SR Consulenza Alimentare:  operativa nelle provincie di Padova, Treviso, Belluno, Venezia, Pordenone, Udine e Gorizia

SR Consulenza Alimentare a 360°

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La risposta su misura alle piccole e medie aziende alimentari ed enologiche interessate ad una gestione aziendale "Easy” senza pensieri

Formazione del personale

Numerose le modifiche normative inerenti la materia.

Fino al 2003 vigeva l’obbligo del libretto sanitario, ora abolito e sostituito da misure di autocontrollo e percorsi formativi/informativi professionali che, fino al 2004 dovevano essere organizzati da enti riconosciuti e soddisfare dei requisiti ben specifici. Successivamente, l’emanazione delle Leggi regionali: la L. 2/2013, in Veneto, e la L. 21/2005, in Friuli Venezia Giulia, conferì al datore di lavoro la responsabilità, e quindi l’obbligo, della formazione e l'onere di stabilire le modalità della stessa: i contenuti minimi, la durata e l’eventuale necessità di un rinnovo, in assenza di variazioni del ciclo produttivo, i requisiti del docente; le modalità di attestazione/registrazione della formazione.

 

Va svolta all’assunzione, in caso di cambio mansioni e ogni qualvolta venga modificata una procedura di lavoro.

 

Il mancato adempimento dell’obbligo di formazione, è sanzionato ai sensi del Decreto Legislativo n. 193/2007.

La formazione del personale è

 

Indispensabile per una corretta e consapevole applicazione delle procedure aziendali, in modo tale da trasferire il sistema qualità all’interno dello stabilimento;

Determinante per superare l’intervista dell’ispettore in fase di audit di certificazione o di accertamento condotto dagli organi di controllo ufficiale.

 

Necessaria, se applicabile, per assolvere l'obbligo del manuale HACCP

 Obiettivi

 

La formazione del personale mira alla formazione tecnica e a infondere nei lavoratori la cultura della sicurezza alimentare, ovvero a indurre comportamenti più consapevoli e proattivi nei confronti della sicurezza alimentare.

Individuati i fabbisogni formativi, la "Formazione del personale" può essere conseguita mediate due soluzioni formative diverse da concordare:

 

* Formazione teorica: corso di  formazione in azienda, diretto al titolare, al Responsabile dell’autocontrollo e ai dipendenti, in date e orari stabiliti di comune accordo.

 

* Formazione tecnica: supervisione e affiancamento del personale nell'implementazione delle procedure aziendali stabilite.

Organizzazione del sistema di rintracciabilità 

Elaborazione delle procedure necessarie per gestire un’eventuale Allerta alimentare

La norma di riferimento è il Regolamento comunitario 178/2002 che all'art. 18  e alle Linee Guida, gli impegni ai quali sono assoggettati gli operatori del settore sono riconducibili a due elementi:
1. L’adozione di una procedura per la corretta gestione delle informazioni, il che si traduce in un manuale operativo che, anche se con sistemi non particolarmente articolati dal punto di vista procedurale, deve garantire il ritiro e richiamo dei prodotti;
2. La gestione agevole delle informazioni, da mettere a disposizione dell’autorità, che permettano di risalire:

 

- AI FORNITORI delle materie prime - la cd “RINTRACCIABILITA' A MONTE”

- AI CLIENTI ai quali sono stati consegnati i prodotti - la cd “RINTRACCIABILITA' A VALLE”

 

NB. Non è richiesta la RINTRACCIABILITA' INTERNA, ovvero tenere traccia di dove sono ste impiegate le materie prime.

Assistenza Annuale
 

Disbrigo PRATICHE HACCP: Supporto nella compilazione e presentazione modulistica al SIAN.


AUDIT DI CONTROLLO  Verifica ispettiva interna per:
 

  • Verificare la conformità ai Requisiti in materia di igiene dei locali adibiti alla produzione.
  • Accertare che tutte le attività dell'organizzazione siano eseguite in conformità alle procedure stabilite, 

 

FONDAMENTALE per evitare sanzioni o non conformità che possano pregiudicare la certificazione

UTILE  per individuare eventuali punti di miglioramento del sistema HACCP implementato.

 

La frequenza dipende dalla finalità del sistema di gestione vigente e dal suo grado di attuazione, Va ripetuta in caso di reclamo cliente o di variazione delle procedure di lavoro. Ad ogni modo, minimo 1 v/anno.

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